Statuto

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

 “SAN CASSIANO”

STATUTO SOCIALE

1                    – COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica e ricreativa “ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SAN CASSIANO”.

L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica ed ha sede legale in Brisighella(RA), località San Cassiano, presso la locale Parrocchia.

Il consiglio direttivo può istituire con propria deliberazione sedi secondarie sia in Italia che all’estero.

2                     – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’associazione è illimitata.

3                         – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della pratica dello sport dilettantistico, sia del calcio che di eventuali altre specialità sportive, inteso come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci. L’associazione si pone inoltre come strumento di aggregazione e promozione umana e’ sociale dei soci e della comunità locale, sia tramite le attività sportive che tramite attività ricreative e culturali.

Il Consiglio Direttivo potrà formalizzare la costituzione, soppressione, accorpamento di sezioni interne riferite ad una o più delle discipline sportive praticate, definendone il grado di autonomia organizzativa e nominando un responsabile, indicandone poteri e doveri.

Per raggiungere i propri scopi l’associazione potrà, a titolo esemplificativo:

a)                 promuovere e gestire ogni tipo di manifestazione sportiva dilettantistica, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, federazioni, scuole, altre associazioni sportive, enti pubblici;

b)                 gestire attività didattiche sportive come corsi e scuole dì avviamento alle varie discipline sportive, anche sotto forma di centri ricreativi estivi per i giovani;

c)                 gestire impianti sportivi, anche in convenzione con enti pubblici o privaci;

d)                 organizzare conferenze, seminari, mostre e convegni nell”ambito sportivo, educativo, ricreativo e sociale ad esso connesso;

e)                 pubblicare bollettini, riviste, libri o altri supporti mediatici (testo, audio e video) resi possibili dal progresso tecnologico;

f)                collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di attività sportive, ricreative e culturali integrative pluridisciplinari   e interdisciplinari ;

g)        promuovere e gestire attività formative per il personale dedito all’educazione fisica e sportiva dei giovani, sia in ambito scolastico che extra scolastico; organizzare  feste e sagre paesane come momento di aggregazione e valorizzazione della comunità locale nonché gestire un circolo per i soci con annesso punto dì ristoro in conformità alle vigenti leggi;

h)        compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna e consentita dalle vigenti leggi. L’associazione aderisce al C.S.I. (Centro Sportivo Italiano); potrà inoltre aderire al CONI,   alle Federazioni Sportive nazionali e internazionali e ad altri enti di promozione sportiva. Essa si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi.

L’associazione potrà aderire anche ad enti di promozione sociale di cui alla L. 383/2000; potrà collaborare con le scuole e le università, con gli altri enti pubblici e privati aventi finalità uguali o simili alle proprie, operanti sia in Italia che all’estero.

4   I SOCI

Possono essere soci dell’associazione tutte le persone, maggiorenni o minorenni, e gli enti che condividano le finalità dell’associazione, senza alcun tipo di discriminazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre all’assemblea di nominare soci onorari le persone che si siano particolarmente distinte nelle attività indicate all’art. 3.

L’assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della tessera sociale. Sono espressamente esclusi i soci temporanei.

Chi intende partecipare all’associazione deve presentare una domanda scritta indirizzata al Presidente con i propri dati anagrafici e con l’impegno di attenersi alle regole previste dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali. Per i soggetti minorenni la domanda è firmata da uno dei genitori.

La domanda viene accettata dal Consiglio Direttivo. Nel caso essa venisse respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà l’assemblea ordinaria dei soci, nella sua prima convocazione utile, salvo sempre il diritto di ricorrere al giudice nei casi e modi previsti dalla legge. Salvo contraria delibera dell’assemblea, l’iscrizione si intende prorogata di anno in anno se non intervengono dimissioni, decadenza o esclusione.

I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità eventualmente stabilite con regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per i soci maggiorenni il diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi direttivi dell’associazione.

L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

I soci sono tenuti:

a)    al pagamento della tessera sociale annuale, delle eventuali quote contributive differenziate previste in relazione alle attività del sodalizio, delle eventuali tasse di ammissione deliberate dal Consiglio Direttivo;

b)     ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

La quota sociale non è trasmissibile a terzi, nemmeno in caso di morte, e non è rivalutabile. I soci hanno diritto di prendere visione delle delibere assembleari e dei bilanci.

Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’anno sociale in corso, salvo diverso accordo.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci sì intendono morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

a)           non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

b)           in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l’associazione o fomentino dissidi tra i soci.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti, consentendo facoltà di replica. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

L’attività prestata dai soci a favore del sodalizio si intende sempre volontaria e gratuita, salvo diverso accordo risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5          ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Organi dell’associazione sono:

  •  l’assemblea dei soci
  •  il consiglio direttivo
  •  il presidente.

6         – L’ASSEMBLEA

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, allo scopo di:

a)               eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo;

b)               discutere e approvare il bilancio consuntivo;

c)               approvare il programma delle iniziative;

d)               deliberare l’esclusione dei soci;

e)               deliberare su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci.

L’assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di:

a)               deliberare l’eventuale scioglimento dell’associazione;

b)               discutere e approvare le modifiche al presente statuto.

L’assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea, purché nel territorio del Comune di Brisighella o di un Comune limitrofo.

L’assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o fax indirizzata a tutti i soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L’avviso deve portare l’indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea può validamente deliberare anche in mancanza dell’avviso, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga. In tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, ancorché non indicato nell’ordine del giorno.

7  – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

L’assemblea straordinaria convocata per discutere lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio deve deliberare con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Sia per l’assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio, che non sia amministratore, può ricevere una sola delega. I soci minorenni sono rappresentati da uno dei genitori.

Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell’assemblea stessa, per alzata di mano, salva l’elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all’occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

8  – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da 3 a 10 membri, scelti tra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed un segretario.

Mancando durante l’esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In mancanza il Consiglio convocherà un’assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o fax con un preavviso di almeno 8 giorni. In caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con telegramma o fax con un preavviso di almeno 2 giorni.

Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere con mansioni di segretario. Il Presidente ed i consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle deliberazioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo.

9   – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’assemblea. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell’attività, gratuita o retribuita, di esperti, soci o non soci, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo di deliberare:

a)          sui programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’assemblea;

b)          sulla ammissione, recesso, decadenza dei soci;

c)          sui regolamenti interni;

d)          sui rapporti sportivi ed economici con gli atleti, gli enti di promozione sportiva, le federazioni e il CONI;

e)          sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

f)                sull’ammontare e periodicità delle quote sociali, siano esse annuali o relative ai singoli settori di attività del sodalizio;

g)                su qualsiasi altro argomento riguardante l’associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento del loro mandato, secondo modalità da stabilire con apposito regolamento interno o con apposita delibera del Consiglio stesso. Le cariche sociali si intendono coperte a titolo gratuito.

10   – IL PRESIDENTE

Il Presidente promuove e coordina l’attività del Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

In caso di prolungata malattia o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice – Presidente.

11 L’associazione trae le proprie risorse da:

a)                quote e contributi degli associati, nel tipo, ammontare e periodicità stabilite dagli organi sociali;

b)                eredità, donazioni e legati;

c)                contributi dello Stato e di altri enti pubblici o privati;

d)                contributi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali;

e)                entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)                proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)                erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)                entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sagre e sottoscrizioni anche a premi;

i)                altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio.

– RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE

E’ vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

12 – ESERCIZI SOCIALI

L’esercizio sociale si chiude al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo compila il bilancio consuntivo, accompagnandolo con una relazione sull’attività svolta. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.

13               – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a fini sportivi dilettantistici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

14               – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l’associazione in relazione all’esecuzione o all’interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali e che possa formare oggetto di compromesso, possono essere rimesse al giudizio di un arbitro unico, salva sempre la facoltà dei singoli di ricorre al giudice nei casi e modi di legge.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo vi provvederà il Presidente della sezione di Faenza dello C.S.I..

L’arbitro deciderà in via irrituale in qualità di amichevole compositore, seguendo, ove possibile, le regole previste dallo C.S.I. .

15               – RINVIO

Per quanto qui non previsto si rinvia alle regole previste dallo C.S.I., dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali, alle norme del Codice Civile, alle altre leggi vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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